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venerdì 22 ottobre 2010

Riforma forense: Il no dei legali all’avvocato “dipendente”

Dopo il voto di ieri al Senato sul disegno di legge di riforma della professione forense, che ha sancito il ritorno ai minimi tariffari e il definitivo addio, almeno per quanto riguarda i legali, del terremoto liberalizzazioni di Bersani, oggi è tempo di limature. Almeno dal punto di vista della trattativa politco-istituzionale. Il dato certo è che la conferenza dei capigruppo del Senato ha imposto un altro stand by per l’approvazione del testo che rimodula la professione legale in Italia. Si riprende tra due settimane con l’intento di arrivare all’ok definitivo entro e non oltre il 5 novembre. Trattative in corso dicevamo, visto che ieri mattina il presidente del Consiglio Nazionale Forense è stato ricevuto dal sottosegretario alla presidenza del consiglio Gianni Letta. Il motivo? Premere sull’approvazione finale della riforma forense, certo (il voto di ieri veniva dopo uno stop ai lavori durato 5 mesi), ma senza ulteriori stravolgimenti dei principi cardine. Il motivo è presto detto. Sebbene, l’esame del ddl 601 ha fatto registrare ieri una vittoria per gli avvocati, con il ritorno dei minimi tariffari obbligatori all’art. 12 , l’emendamento presentato dall’opposizione all’art. 17 che ha ricevuto l’ok del’Assemblea, ha suscitato una levata di scudi. In pratica è stata eliminata l'incompatibilità tra l'iscrizione all'albo forense e il rapporto di lavoro subordinato di natura privata. “Apprendiamo con sorpresa che l’aula del senato ha approvato un emendamento dell’opposizione, con parere favorevole del governo, che elimina la incompatibilità tra l’iscrizione all’albo forense e il rapporto di lavoro subordinato di natura privatistica” ha commentato a caldo il presidente Cnf Guido Alpa. Che aggiunge: “ La nuova previsione travolge alcuni dei principi cardine della professione di avvocato quali quelli dell’autonomia e dell’indipendenza del professionista, peraltro ribaditi con forza dall’articolo 1 del disegno di legge. Nello specifico, la lettera c) e d) prevedono che l’ordinamento forense è teso a garantire “l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti e “tutela l’affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l’efficacia della prestazione professionale”. Secondo i legali la stessa previsione contrasta palesemente con lo spirito di una normativa improntata a garantire la qualità della prestazione professionale a esclusivo vantaggio dei cittadini. “Non si vede infatti come un avvocato che svolga la propria attività nei ritagli di tempo lasciati disponibili dal suo lavoro dipendente, possa garantire adeguata e qualificata assistenza al proprio cliente” –conclude Alpa-. Ora si attende con ansia il 2 novembre quando riprenderanno le votazioni. In queste due settimane saranno esaminati i 50 emendamenti accantonati dall'Aula: L’art. 15 che introduce tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio quello di far parte dell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale; l'articolo 16 che reca la disciplina delle iscrizioni e delle cancellazioni all'albo degli avvocati e al registro dei praticanti. Ma anche l’art. 13 sul mandato professionale e la disciplina delle sostituzioni e delle collaborazioni e l’art. 10 sulla formazione continua.

Daniele Memola

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