Firenze, 18 Dicembre 2017. Le compagnie telefoniche hanno tempo fino al 5 Aprile 2018 per adeguare i propri contratti alla nuova disposizione di legge che impone loro di fatturare su base mensile o di multipli del mese (1).
La disposizione riguarda tutti i contratti di “comunicazione elettronica” disciplinati dal relativo codice (d.lgs.259/2003), ovvero contratti di telefonia, servizi internet e pay-TV, con esclusione di quelli promozionali e temporanei che abbiano già di per sè durata inferiore ad un mese e che non siano rinnovabili.
In caso di violazione, effettuata dopo il 5 aprile 2018, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) può sanzionare la compagnia e ordinarle la cessazione della propria condotta con rimborso delle somme indebitamente percepite entro 30 giorni.
Inoltre l’AGCOM può intimare anche il pagamento di un indennizzo forfettario di 50 euro a utente (più un euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del termine assegnato dall'Autorita') nel caso in cui la compagnia modifichi in un momento successivo le condizioni contrattuali relative al periodo mensile di fatturazione, considerato che questo diventa uno standard minimo da riportare anche sulla
carta dei servizi, invariabile.
La questione della periodicità di fatturazione è stata molto dibattuta negli ultimi mesi. Sul punto ci eravamo già espressi (2) anche noi mostrando perplessità non solo e non tanto sulla validità di un intervento normativo che disciplini la periodicità di fatturazione di società private, ma anche ipotizzando l’inutilità di una disposizione di fronte alla quale le compagnie potrebbero facilmente “difendersi” aumentando i costi degli abbonamenti e dei servizi, mossa del tutto lecita se fatta nel rispetto delle regole di variazione delle condizioni contrattuali.
Nel futuro quindi tutti noi utenti telefonici potremmo avere sorprese di sapore agrodolce, piacevoli e meno piacevoli, con esiti economici in termini di risparmio o di recupero di quanto “perso” a causa delle fatturazioni a 28 giorni molto dubbi.
Se quindi compagnie telefoniche (sia per le utenze fisse che per quelle mobili) e pay tv dal 5 aprile 2018 dovranno tornare alla fatturazione mensile, che ne sarà di quanto i consumatori hanno pagato finora con la fatturazione ogni 4 settimane, e cioè una intera mensilità all’anno?
L’AGCOM infatti, con delibera n. 121/17/CONS del 15 marzo 2017 ha ordinato ai gestori di telefonia fissa di tornare alla fatturazione mensile entro il 24 giugno 2017. Ma le compagnie telefoniche hanno impugnato la delibera davanti al TAR Lazio, che si pronuncerà a febbraio 2018.
Ed è altamente probabile che, se il Tar dovesse dare ragione all’Agcom, le compagnie impugneranno la sentenza davanti al Consiglio di Stato.
Insomma, i tempi previsti sono decisamente lunghi.
Premesso tutto ciò, due cose sono da dire:
- se la compagnia, già da oggi oppure dal 5 Aprile 2018, comunicasse la lieta notizia del ritorno alla fatturazione mensile abbinando, prima o dopo, un aumento delle tariffe, ricordiamoci che si può cambiare operatore senza costi né penali rispondendo di non accettare la variazione delle condizioni economiche, entro 30 giorni da quando arriva la comunicazione;
- a prescindere da quanto sopra, se l'idea fosse quella di contestare la fatturazione a 28 giorni già da oggi sulla base della pronuncia dell’AGCOM, chiedendo su tale base un rimborso in prima istanza al CORECOM con una conciliazione -obbligatoria prima dell’eventuale causa- é bene tener presente che la compagnia potrebbe sospendere tutto semplicemente richiamando il pendente ricorso al TAR.
(1) Dl 148/2017 convertito nella legge 172/2017 art. 19-quinquiesdecies.
(2) https://www.aduc.it/comunicato/tlc+bollette+28+giorni+legislatore+sia+piu+incisivo_26995.php
Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo
Emmanuela Bertucci, legale, consulente Aduc
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