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giovedì 11 novembre 2010

Conciliazione, i legali presentano ricorso al Tar.

Da sabato scorso, la risoluzione alternativa (al processo giudiziario ordinario) delle controversie ha finalmente un quadro normativo. Sono 600mila le cause calcolate da Via Arenula che potranno essere instradate in materia “alternativa” ( da cui Alternative Dispute Resolution). La mediazione civile diventa così obbligatoria per molte materie ( diritto della locazione, condominio, colpa medica, contratti bancari, finanziarie assicurativi). Per tutto il resto resterà facoltativa. E gli avvocati, a partire dal marzo 2011, avranno l’obbligo di informare i loro clienti di questa nuova possibilità. La pubblicazione in G.U ha scaldato gli animi. L’Oua ha infatti presentato un ricorso al Tar Lazio. Tra i motivi del rinvio “la genericità nella individuazione della figura del mediaconciliatore e delle strutture di conciliazione”; l'assenza della previsione di una difesa tecnica nel corso di tutto il procedimento di conciliazione e la previsione dell'obbligo di stipulare una polizza assicurativa del valore di almeno 500mila euro per l'iscrizione all'albo dei mediatori.
Una linea tutta all’attacco, quella dell’Oua che riprende quanto già denunciato dal Consiglio Nazionale Forense con la circolare del 21 giugno scorso. Il regolamento attuativo per la mediaconciliazione (pubblicato sulla G.U. il 5 novembre) preoccupa innanzitutto per bassa la qualificazione professionale richiesta per svolgere la funzione di mediatore (laurea triennale) ma anche per troppa libertà lasciata agli enti privati di definire gli importi “ a danno degli interessi degli utenti”. No secco e convinto al concetto di conciliazione “obbligatoria” (il tentativo di conciliazione diventerà obbligatorio nelle controversie come condominio e i risarcimenti danni da incidente stradale). Secondo il ricorso presentato ieri, tale previsione non è in linea con i criteri di delega. Un punto anche questo già sottolineato nella circolare n. 18-C/2010 del Cnf che si collega alla sanzione prevista per l’omessa informazione al cliente. Il D.m n. 180 prevede che in caso di omessa comunicazione della procedura di conciliazione, il mandato è ritenuto nullo. Gli avvocati chiedono invece la sola sanzione disciplinare.

Daniele Memola

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