Dal 4 luglio scorso, quando cioè la mini riforma del processo civile (legge n. 69 del 18 giugno 2009) divenne operativa ne è passato di tempo. Sentenze con “coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”; divieto di presentare nuovi documenti in appello; testimonianze scritte e rito sommario di cognizione furono le novità immediatamente applicabili alle nuove cause. . Il Governo da quel momento aveva 6 mesi di tempo per presentare i decreti legislativi per la riduzione dei riti civili, per il rilancio della conciliazione così come previsto nella delega. Questo sabato il regolamento sugli organismi di conciliazione (dm n. 180), sarà pubblicato sulla G.U. La risoluzione alternativa (al processo giudiziario ordinario) delle controversie avrà finalmente un quadro normativo e le 600mila cause calcolate da Via Arenula potranno essere instradate in materia “alternativa” ( da cui Alternative Dispute Resolution). La data del 20 marzo 2011 è ormai fissata, l’obiettivo pure: ridurre, nel settore civile in primis, i tempi procedimentali. Conciliare significa trovare la soluzione migliore per entrambi e soprattutto quella più veloce ossia trovare un accordo che eviti di risalire tutti e tre i gradi del giudizio. La mediazione civile diventa così obbligatoria per molte materie ( diritto della locazione, condominio, colpa medica, contratti bancari, finanziarie assicurativi). Per tutto il resto resterà facoltativa. Gli avvocati, a partire dal marzo 2011, avranno l’obbligo di informare i loro clienti di questa nuova possibilità. Da ultimo, il Consiglio nazionale forense con la circolare del 21 giugno scorso (n. 18-C/2010) aveva chiesto qualche modifica: troppo bassa la qualificazione professionale richiesta dal regolamento per svolgere la funzione di mediatore (laurea triennale) troppa libertà lasciata agli enti privati di definire gli importi “ a danno degli interessi degli utenti”. No secco e convinto al concetto di conciliazione “obbligatoria” (il tentativo di conciliazione diventerà obbligatorio nelle controversie come condominio e i risarcimenti danni da incidente stradale). E visto che la pubblicazione in G.U si avvicina, c’è anche chi come l’Organismo unitario dell'avvocatura prepara il ricorso al Tar. Altro punto sui cui la circolare Cnf si è soffermata riguarda la sanzione prevista per l’omessa informazione al cliente. Il D.m n. 180 prevede che in caso di omessa comunicazione della procedura di conciliazione, il mandato è ritenuto nullo. Gli avvocati chiedono invece la sola sanzione disciplinare. E se da sabato si inizia a fare sul serio con la conciliazione, c’è anche un'altra sorpresa che sicuramente non sarà accolta bene dai principi del Foro. Torna di attualità la proposta di istituire sezioni stralcio per lo smaltimento delle controversie. Saranno i capi uffici a decidere quali sentenze meritano la corsia preferenziale di smaltimento dall’arretrato e toccherà all’ausiliare del giudice fare una proposta di accordo alle parti. Se si rifiuta di aderire e poi successivamente nel giudizio si arriva ad una soluzione analoga a quella della proposta rifiutata, la parte che ha fatto saltare il tutto paga le spese processuali (anche se vince). L’emendamento alla manovra finanziaria estiva e il tentativo (poi ritirato) di istituire l’ausiliario del giudice brucia ancora. L’improvviso ritorno in auge nel dibattito politico, scalderà gli animi. Al suo tempo i legali, più che a giudici ad hoc legali all’emergenza, avevano consigliato ad Alfano soluzioni di “sistema” e “immediate: quella di istituire “l’ufficio del giudice”, riorganizzando le cancellerie a supporto dell’attività giurisdizionale, e quella di creare una sorta di “segreteria tecnica” di assistenza del giudice per la ricerca dei precedenti, affidata a stagisti qualificati.
Daniele Memola
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