Gioia e dolori per la riforma forense. Per ogni punto messo a segno nell’approvazione del testo finale a favore delle richieste della categoria (Consiglio Nazionale forense in primis), immediatamente ne segue un altro che, più che controbilanciare, annulla l’effetto del primo. E’ stato così per il ripristino dei minimi tariffari (art.12) subito seguito dall’approvazione dell’emendamento dell’art. 17 che aveva eliminato l'incompatibilità tra l'iscrizione all'albo forense e il rapporto di lavoro subordinato di natura privata. Emendamento quest’ultimo poi rimodificato dopo la levata di scudi dei legali. Stesso discorso per l’art. 15 che fissa i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio (far parte dell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale) e sul regolamento che definisce le modalità per acquisire il titolo di avvocato specialista nelle varie aree del diritto. Tira e molla che si è visto anche sulla revisione del testo e sull’entrata in vigore della legge sulla mediazione (fissata al marzo del 2011) e sul principio dell’obbligatorietà (il dm n. 180 pubblicato recentemente in G.U). Sui filtri” per i ricorsi in Cassazione o sulla proposta (poi ritirata) di istituire dell’ausiliare del giudice per lo smaltimento delle cause arretrate. Insomma un continuo lascia o raddoppia che rischia di ingessare tutto. All’orizzonte c’è anche la proposta di istituire sezioni stralcio per lo smaltimento delle controversie che torna di attualità.
A metterci del suo per complicare i giochi si è messa anche la Cassazione che, con la sentenza n. 19246/10 del 9 settembre scorso ha dimezzato i termini di opposizione ai procedimenti d’ingiunzione. Una decisione ritenuta devastante dall’Avvocatura. L’ultima pietra del “Palazzaccio” arriva ieri. Ed è altra doccia fredda. Con la sentenza n. 22623 viene ammessa l'iscrizione all'albo degli insegnanti delle scuole elementari. Una beffa visto che in Parlamento si sta spingendo verso la direzione opposta, quella di diminuire il numero dei legali in Italia (230mila e 40mila patrocinanti in Cassazione). L’art.3 del Rd 1578/1933 sulla professione di avvocato prevede tutta una serie di incompatibilità tra l’attività forense e le altre professioni ordinistiche oltre a quelle del pubblico impiego. La domanda allora si pone: ma come, è stato appena approvato l’emendamento all’art.19 della riforma prevedendo la sospensione dell'esercizio professionale in caso di incarichi politici o istituzionali e si vogliono ora ammettere all’albo gli insegnati delle elementari? Il cavillo su cui la sentenza della Cassazione si è basata è presto spiegato. L’art. 3 in questione consente la libera professione legale ai docenti universitari e ai professori degli istituti secondari. Per esclusione, non essendo nemmeno citati, l’iscrizione all’Albo resta preclusa ai docenti delle elementari. Un vizio di forma che la Cassazione ha cavalcato con la sentenza di ieri dando un’interpretazione estensiva della norma. Un altro bello scherzetto che peserà sicuramente è su i tempi dell’approvazione finale del testo della riforma forense in discussione, è sul numero dei sedicenti avvocati oggi in circolazione. Dopo i giuristi d’impresa, ecco che a principi del Foro si aggiungono i maestri delle elementari. Quando sarà il turno degli idraulici?
Daniele Memola
Questo articolo non può che essere stato scritto da una persona che non è sicura delle sue competenze professionali e, quindi, teme una sana concorrenza!
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