Pagine

mercoledì 22 settembre 2010

Conciliazione: la via “alternativa” al processo ai nastri di partenza

La giustizia alternativa alla prova del nove. Secondo il ministero della Giustizia sarebbero circa 600mila le cause interessate dalla possibile partenza (prevista per marzo) delle cosiddette ADR (dall’acronimo inglese “Alternative Dispute Resolution”). La risoluzione alternativa (al processo giudiziario ordinario) delle controversie ha finalmente un quadro normativo. Il regolamento sulla conciliazione, messo a punto dai tecnici di via Arenula, sicuramente segna un passo in avanti sulla strada che porta dalla concezione del processo, intesa come lite tra “parte versus parte” ad una più equilibrata “soluzione concordata” tra le parti. Uno strumento quindi, quello della conciliazione, che abbandonando i tradizionali concetti di “parte vincitrice -parte soccombente” porterà al sistema giustizia una boccata d’ossigeno. Perché conciliare significa trovare la soluzione migliore per entrambi e soprattutto quella più veloce.
Ma vediamo in dettaglio. Il regolamento crea il registro dei mediatori ( o meglio un registro e un elenco per suddividere gli enti pubblici da quelli privati) articolato in sezioni specifiche per materia. Per poter iscriversi occorrerà dimostrare capacità organizzativa; essere in possesso di una polizza assicurativa (non inferiore a 500mila euro) per coprire gli eventuali danni derivanti dallo svolgimento dell’attività di mediazione; essere in possesso di una laurea triennale o essere iscritti a un ordine professionale; ed infine non aver subito condanne penali e/o sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento. Quanto agli organismi in forma associata come i consigli degli ordini e le camere di commercio, dopo la verifica dell’assicurazione obbligatoria e dei requisiti per svolgere la funzione di mediazione, si è iscritti tramite semplice presentazione della domanda. Indipendentemente dalla scelta del registro in cui si desidera essere iscritti (ente o privato), si potrà esercitare la propria attività fino a massimo cinque organismi di conciliazione. Sul versante della qualificazione, lo stesso regolamento ministeriale istituisce l’elenco degli enti formatori, anch’esso diviso in due parti e prevede specifici percorsi di formazione (almeno di 50 ore) nelle materie indicate dal regolamento con tanto di prova conclusiva. I “costi” della mediazione invece comprendono 40 euro fissi quali spese di avvio del procedimento più quelli variabili legati alla complessità della controversia oggetto della mediazione.
La cornice normativa c’è dunque. Le perplessità, soprattutto da parte di avvocati e Consiglio di Stato, su alcuni aspetti del regolamento anche. Il primo, con la sezione consultiva, lamenta “una mancata effettuazione della verifica di impatto sia della regolazione precedente sia della nuova conciliazione, imposte entrambe dalla legge e dai conseguenti regolamenti di attuazione”. Oltre a un maggiore coordinamento delle disposizioni nella definizione degli enti e degli organismi abilitati alla mediazione. Per Palazzo spada occorre anche fare maggiore chiarezza sull’elenco degli enti formativi e sulla compatibilità tra funzione di mediatore e dipendente pubblico. Agli avvocati invece preoccupano la bassa qualificazione professionale richiesta dal regolamento per s volgere la funzione di mediatore (laurea triennale) e la troppa libertà lasciata agli enti privati di definire gli importi “ a danno degli interessi degli utenti”. No secco e convinto al concetto di conciliazione “obbligatoria” (il tentativo di conciliazione diventerà obbligatorio nelle controversie come condominio e i risarcimenti danni da incidente stradale). Aggiustamenti a parte, il testo del regolamento sulla conciliazione, con i suoi paletti e i suoi obblighi (formativi e non) è un primo passo verso l’alternativa all’aula di Tribunale. Un’opportunità che, dopo le dovute limature al testo, sarà a disposizione dell’utente giustizia. Una chance in più verso il lungo cammino della giustizia “ragionevole” che l’Europa ci chiede.

Daniele Memola

Nessun commento:

Posta un commento